Regolamento Compostaggio di comunità

Il prossimo 10 Marzo 2017 entra in vigore il  DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266 

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il RIFIUTO è solo un CONCETTO MENTALE, un PREGIUDIZIO!!!!

Il BENESSERE è DEMOCRAZIA, sobrietà e rispetto per l'ambiente. 
Vivere SENZ'AUTO e a RIFIUTI ZERO non è una miseria, non è privazione, non è radical chic, non ci allontana dai problemi sociali, ci fa anzi essere solidali con i poveri, gli immigrati.

TARI la tariffa sui rifiuti questa sconosciuta

La TARI ovvero la "tassa sui rifiuti" che cittadini, enti ed aziende devono corrispondere ai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.
La disciplina relativa a questo tributo locale è piuttosto scarna ma, la L. n. 147/2013 all’art. 1, comma 652, prevede che i Comuni, nel rispetto del principio «chi inquina paga», possono “commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”. 
Una disposizione dalla quale è possibile ricavare un'importante indicazione ovvero che le tariffe TARI devono essere proporzionali alla ‘quantità e qualità dei rifiuti’ prodotti (e quindi all’entità del servizio reso) secondo una dettagliata valutazione delle singole situazioni.

I Comuni, ai fini dell'applicazione della TARI, devono adottare il "piano finanziario Tari" che deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge e non può tradursi in una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio.
Il D.P.R. n. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 8 prescrive che il piano finanziario debba comprendere: 
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”; 
Il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.

Tutto questo è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 1/2017 del Tar di Latina (PDF), che ha fornito maggiori dettagli sull’accuratezza che deve presentare il piano finanziario Tari comunale e su come deve essere composta la relativa delibera.
«[...] il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati [...] 
In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale).»


COMUNE CASTELLO D'ARGILE: A SCUOLA I NOSTRI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Il pick-up di Michele Giovannini con i sacchi di rifiuti indifferenziti
il pick-up del Sindaco con i sacchi dei rifiuti indifferenziati
Michele Giovannini è il Sindaco di Castello d'Argile (BO) da sempre strenuo promotore di pratiche virtuose verso "rifiuti zero".
Instancabilmente persegue l'obiettivo della riduzione dei rifiuti facendo leva anche sulla formazione culturale degli studenti della sua comunità locale.
Il Sindaco Michele Giovannini alla scuola media
Mercoledi scorso (1 febbraio 2017) ha coinvolto Andrea Cocchi che oltre ad essere un tecnico esperto del Centro Agricoltura Ambiente è anche uno dei nostri collaboratori della Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna.