L.R. 16/2015 Riduzione Rifiuti Economia Circolare
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Regolamento Compostaggio di comunità
Il prossimo 10 Marzo 2017 entra in vigore il DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266
Il RIFIUTO è solo un CONCETTO MENTALE, un PREGIUDIZIO!!!!
Il BENESSERE è DEMOCRAZIA, sobrietà e rispetto per l'ambiente.
Vivere SENZ'AUTO e a RIFIUTI ZERO non è una miseria, non è privazione, non è radical chic, non ci allontana dai problemi sociali, ci fa anzi essere solidali con i poveri, gli immigrati.
Vivere SENZ'AUTO e a RIFIUTI ZERO non è una miseria, non è privazione, non è radical chic, non ci allontana dai problemi sociali, ci fa anzi essere solidali con i poveri, gli immigrati.
TARI la tariffa sui rifiuti questa sconosciuta
La TARI ovvero la "tassa sui rifiuti" che cittadini, enti ed aziende devono corrispondere ai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.
Una disposizione dalla quale è possibile ricavare un'importante indicazione ovvero che le tariffe TARI devono essere proporzionali alla ‘quantità e qualità dei rifiuti’ prodotti (e quindi all’entità del servizio reso) secondo una dettagliata valutazione delle singole situazioni.
I Comuni, ai fini dell'applicazione della TARI, devono adottare il "piano finanziario Tari" che deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge e non può tradursi in una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio.
Il D.P.R. n. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 8 prescrive che il piano finanziario debba comprendere:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”;
Il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.
Tutto questo è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 1/2017 del Tar di Latina (PDF), che ha fornito maggiori dettagli sull’accuratezza che deve presentare il piano finanziario Tari comunale e su come deve essere composta la relativa delibera.
«[...] il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati [...]
In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale).»
- Vedi "regolamento per la disciplina sulla tassa rifiuti tari" (documento del dipartimentopolitichefiscali in PDF)
Una disposizione dalla quale è possibile ricavare un'importante indicazione ovvero che le tariffe TARI devono essere proporzionali alla ‘quantità e qualità dei rifiuti’ prodotti (e quindi all’entità del servizio reso) secondo una dettagliata valutazione delle singole situazioni.
I Comuni, ai fini dell'applicazione della TARI, devono adottare il "piano finanziario Tari" che deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge e non può tradursi in una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio.
Il D.P.R. n. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 8 prescrive che il piano finanziario debba comprendere:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”;
Il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.
Tutto questo è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 1/2017 del Tar di Latina (PDF), che ha fornito maggiori dettagli sull’accuratezza che deve presentare il piano finanziario Tari comunale e su come deve essere composta la relativa delibera.
«[...] il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati [...]
In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale).»
COMUNE CASTELLO D'ARGILE: A SCUOLA I NOSTRI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
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il pick-up del Sindaco con i sacchi dei rifiuti indifferenziati |
Instancabilmente persegue l'obiettivo della riduzione dei rifiuti facendo leva anche sulla formazione culturale degli studenti della sua comunità locale.
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Il Sindaco Michele Giovannini alla scuola media |
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