ANCHE FORLì NEI COMUNI ITALIANI RIFIUTI ZERO


ANCHE FORLì NEI COMUNI ITALIANI RIFIUTI ZERO
La città di Forlì è stata inserita nell’elenco dei comuni italiani che hanno adottato la “strategia rifiuti zero”.
In seguito all’analisi dei contenuti della deliberazione n. 44 adottata dal Consiglio comunale di Forlì il 17 Luglio 2018, l’Osservatorio Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna e Zero Waste Italy hanno aggiunto la città di Forlì nella schiera dei 276 comuni italiani aderenti alla “strategia rifiuti zero”.
Forlì coi suoi quasi 118mila abitanti porta a 6.243.641 i cittadini-utenti che perseguono con coscienza e civismo l’obiettivo della prevenzione e della riduzione dei rifiuti urbani.

I sottoprodotti non sono rifiuti

La nozione di sottoprodotto è introdotta dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che definisce “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.
L’articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal suddetto D.Lgs n. 205 del 2010, sottrae alla disciplina dei rifiuti quei prodotti che possono essere utilizzati per sé o per terzi, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
Il D.Lgs. n. 205 del 2010 prevede, quindi, i criteri di individuazione dei sottoprodotti. Infatti, l’articolo 184-bis dichiara che è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto:
le sostanze o gli oggetti che derivano dal processo di produzione di una materia (per esempio: legno) e costituiscono residui della lavorazione (per esempio: trucioli di legno) saranno considerati, a seconda delle caratteristiche qualitative, sottoprodotti.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi:
l’oggetto o la sostanza devono essere utilizzati nel corso dello stesso oppure di un successivo processo di produzione oppure di utilizzazione da parte dello stesso produttore o anche da parte di terzi soggetti.

Approfondimento: LA NUOVA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO in PDF a cura di Gianfranco Amendola  (fonte: rivista “Ambiente e sicurezza sul lavoro”)

FERRARA conferenza 20 giugno 2018

Da gestione privata a gestione pubblica
Da raccolta stradale a raccolta porta a porta

Natale Belosi
(Comitato Scientifico Ecoistituto di Faenza
Coordinatore Rete Rifiuti Zero ER)

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Proposta di legge regionale sulla gestione pubblica dell'acqua e dei rifiuti urbani


PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E  NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ACQUA E RIFIUTI


Art. 1 (Finalità)

1.La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, detta: