Calcolo unico raccolta differenziata

Il 28 giugno 2016 il Ministero dell'ambiente ha emesso un comunicato stampa in cui annuncia che nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuattivo delle Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. (16A04762) (GU Serie Generale n.146 del 24-6-2016).


Viene così introdotto a livello nazionale un metodo di calcolo unico della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati a cui tutte le Regioni dovranno attenersi nel dotarsi dei propri metodi di calcolo e di certificazione.
Il decreto, che attua l’articolo 32 del Collegato Ambientale, permetterà un reale confronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e tra i Comuni, calibrando i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati dalle Regioni. - See more at: http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-decreto-galletti-arriva-metodo-calcolo-unico-raccolta-differenziata#sthash.id66LgMR.dpuf
Il decreto, che attua l’articolo 32 del Collegato Ambientale, permetterà un reale confronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e tra i Comuni, calibrando i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati dalle Regioni.
Il testo del decreto si compone di varie parti:



l'introduzione con l'articolo 1
l'allegato con le linee guida
una prima parte del provvedimento in formato grafico (in pdf) contenente le "Finalità ed ambito di applicazione" e il " Quadro normativo di riferimento"
una ultima parte sempre in formato grafico (in pdf) contenente il "METODO ID CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" e la "tabella" con “Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata”


Ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:

vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;

multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;

ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;

rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato.
Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;

rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad es empio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;

rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell’Allegato 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale.


nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale introduce, per la prima volta, linee guida nazionali per un metodo di calcolo unico della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, cui tutte le Regioni - See more at: http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-decreto-galletti-arriva-metodo-calcolo-unico-raccolta-differenziata#sthash.id66LgMR.dpuf
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