I sottoprodotti non sono rifiuti

La nozione di sottoprodotto è introdotta dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che definisce “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.
L’articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal suddetto D.Lgs n. 205 del 2010, sottrae alla disciplina dei rifiuti quei prodotti che possono essere utilizzati per sé o per terzi, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
Il D.Lgs. n. 205 del 2010 prevede, quindi, i criteri di individuazione dei sottoprodotti. Infatti, l’articolo 184-bis dichiara che è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto:
le sostanze o gli oggetti che derivano dal processo di produzione di una materia (per esempio: legno) e costituiscono residui della lavorazione (per esempio: trucioli di legno) saranno considerati, a seconda delle caratteristiche qualitative, sottoprodotti.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi:
l’oggetto o la sostanza devono essere utilizzati nel corso dello stesso oppure di un successivo processo di produzione oppure di utilizzazione da parte dello stesso produttore o anche da parte di terzi soggetti.

Approfondimento: LA NUOVA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO in PDF a cura di Gianfranco Amendola  (fonte: rivista “Ambiente e sicurezza sul lavoro”)