Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ATERSIR Regione Emilia-Romagna

AS1280 – REGIONE EMILIA ROMAGNA - CRITERI PER LA PARTIZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI 
Roma, 2 maggio 2016
Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
(...) La Regione Emilia-Romagna ha adempiuto celermente ad attuare la normativa nazionale, dapprima con l’istituzione di codesta Agenzia, ad opera della L.R. n.23 del 2011, come Ente di governo dell’Ambito unico regionale, ed in seguito con la Deliberazione di Giunta n. 1470 del 15 ottobre 2012 con la quale ha definito i criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali.
Tuttavia, è noto all’Autorità che alcuni bacini territoriali, come quello afferente alla Provincia di Bologna, non sono stati tuttora resi effettivamente operativi, talvolta a causa di stalli decisionali presenti in seno ai Consigli Locali, competenti, fino alla L.R. n. 16/2015, alla definizione di detti bacini.
Sul punto, l’Autorità invita codesta Agenzia ad avvalersi delle disposizioni contenute nella L.R. n. 16/2015 per completare rapidamente il processo di istituzione dei bacini territoriali, al fine di espletare le procedure per la selezione dei gestori d’ambito nel più breve tempo possibile; infatti, il blocco delle gare ed il ricorso a continue proroghe dei contratti in essere fino alla determinazione dei bacini si pone in contrasto con i principi posti a presidio della concorrenza.
(…)
Al riguardo, si ricorda infine che, nelle more della costituzione dei bacini territoriali di riferimento, la potestà di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani rimane in capo ai Comuni (4 [V. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; Corte dei Conti, sez. Lombardia, 17 gennaio 2014, n. 20; ANAC, deliberazione n. 21 del 21 novembre 2014.] ), i quali hanno, pertanto, l’obbligo di procedere all’affidamento alla sua scadenza (5 [V. ANAC, parere n. AG38/13 del 24 luglio 2013.] ). L’eventuale competenza dei Comuni, determinata dall’inerzia di codesta Agenzia, potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi della citata disciplina nazionale – e fatti propri anche dalle emanande disposizioni in materia di Servizi Pubblici Locali (6 [V. il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 in attuazione della L. n. 124/2015 (Legge Madia).] ) - in tema di ampiezza dei bacini ottimali per l’affidamento dei servizi pubblici locali. Essa deve costituire, quindi, ulteriore stimolo per un veloce raggiungimento degli assetti di bacino previsti.
VEDI AS1280.pdf

SENZA DIMENTICARE CHE …
19. Alla luce di ciò, gli unici stimoli concorrenziali che si possono realizzare provengono da una
corretta definizione delle procedure (di gara o di affidamento in-house providing) per ottenere il diritto a svolgere in esclusiva il servizio. Assume, pertanto, un ruolo cruciale il tema dell’individuazione della dimensione ottimale del bacino di affidamento del servizio affinché si garantisca una gestione efficiente dello stesso. Gli studi a disposizione suggeriscono, in effetti, che la soglia massima nella gestione del servizio si aggira attorno alle 80-90.000 tonnellate di rifiuti mentre, in termini di popolazione servita, essa varierebbe in un range molto ampio, compreso tra i 30.000 e 100.000 abitanti (nel caso dell’Italia).
VEDI IC49_testoindagine.pdf

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